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NORME PER LE SEZIONI REGIONALI
(emanate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 dello Statuto dell'Associazione approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposto all'Assemblea Nazionale del 30 novembre 2002)
L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sedi secondarie in altre città e/o rappresentanti regionali o di area, stabilendone i limiti di competenza.
Nelle regioni dove le adesioni all'AITeP superano il numero di 30 soci, si può aprire una Sezione Regionale dell'Associazione. Il responsabile della Sezione Regionale è il Consiglio Regionale.
Il Consiglio Regionale viene eletto dall'Assemblea dei soci della regione e rimane in carica tre anni: dovrà comunque essere rinnovato il mese precedente l'Assemblea Nazionale: esso si compone di tre consiglieri per le regioni aventi fino a 30 soci, per le regioni aventi oltre 30 soci sarà ulteriormente eletto ogni 30 soci un altro consigliere, fino ad un massimo di dieci consiglieri. L'Assemblea dei soci della regione elegge inoltre il Presidente Regionale che rimarrà in carica tre anni. Il Consiglio Regionale provvede inoltre alla nomina del Tesoriere e dei Revisori dei Conti nel caso che una Regione, con un minimo di cinquecento iscritti, chieda l'autonomia amministrativa. L'Assemblea Regionale dei soci riunita in assemblea straordinaria, oppure il Consiglio Regionale, possono proporre - a maggioranza dei voti - al Consiglio Direttivo Nazionale la revoca della nomina di un Presidente Regionale qualora di questi fosse accertata una insufficienza, nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente, ed in caso di sua assenza dal Consigliere o più anziano di età, almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità, con avviso da rimettersi almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima della riunione. In caso di impedimento un consigliere può farsi sostituire delegando un altro consigliere, ogni Consigliere non potrà avere più di una delega. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Regionale occorre la presenza della maggioranza ed in caso di parità prevale la deliberazione a cui accede il Presidente ed in sua assenza il consigliere più anziano. Il Consigliere Regionale che non intervenisse a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sarà dichiarato decaduto e subentrerà il primo dei non eletti.
Il Consiglio Regionale deve convocare un'Assemblea dei soci almeno una volta ogni anno. I soci della Regione possono chiedere al Consiglio Regionale una convocazione straordinaria dell'Assemblea Regionale, purché questa sia richiesta da almeno il 51% degli iscritti.
Il Presidente Regionale in carica convoca l'Assemblea dei Soci della Regione nel mese precedente il termine del suo mandato con le modalità previste dello statuto nazionale.
Verrà redatto un verbale dei lavori dell'Assemblea, in triplice copia, una delle quali verrà inviata per raccomandata al Consiglio Direttivo Nazionale, una andrà al segretario dell'assemblea ed una al Presidente Regionale eletto. Il verbale dovrà essere firmato in proprio dal Presidente dell' Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori. Unitamente alla copia del verbale verranno spedite alla Segreteria Nazionale anche le eventuali deleghe.
Il Presidente Regionale uscente consegnerà al nuovo eletto tutti gli incartamenti relativi all'Associazione in suo possesso e provvederà con sollecitudine a dare comunicazione della nomina a tutti i soci della Regione.
Saranno eletti membri del Consiglio Regionale - in quantità proporzionale agli iscritti - i Soci che avranno avuto indicazioni elettorali, seguendo l'ordine della graduatoria. Detto ordine sarà seguito anche in caso di dimissioni o sostituzioni. Si possono candidare al ruolo di delegato regionale, tutti i soci della regione con almeno 2 anni di iscrizione all'AITeP.
Il delegato in carica, o il Consiglio Direttivo Nazionale, riceve, via fax o altro, la candidatura dei soci interessati e la propone in un'assemblea regionale, dove avverrà l'elezione del suo successore.
Presidente della assemblea regionale sarà il socio più anziano di iscrizione AITeP presente non candidato.
In caso di mancata elezione, provvederà l'assemblea nazionale in sede di congresso, con i soli soci della regione presenti.
In caso di ulteriore mancata elezione, la carica sarà ricoperta dal referente regionale all'uopo incaricato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il delegato regionale può promuovere e coordinare in ambito regionale, attività di aggiornamento, incontro o conferenza monotematica di carattere tecnico-scientifico attinente alla professione, con durata non superiore ad una giornata, con libera partecipazione dei soci interessati e su parere scritto del consiglio direttivo.
Le spese di tali attività non potranno essere a carico dell'associazione ma potranno essere gestite con l'ausilio di eventuali sponsor locali.
Il delegato regionale coadiuva e promuove nuove iscrizioni all'associazione.
Riceve dal consiglio direttivo un rimborso delle spese documentate, inerenti alle attività svolte per l'associazione.
Riceve entro tre mesi dall'assemblea nazionale, l'elenco dei soci della propria regione che siano regolarmente iscritti o morosi per quanto riguarda la quota associativa.
Ha la possibilità di partecipare ed indire, previo parere scritto del consiglio direttivo, riunioni e confronti interregionali fra delegati e referente del consiglio direttivo per le regioni.
Promuove la candidatura della propria regione per la sede delle successive Assemblee Nazionali.
Tale candidatura dovrà pervenire al Consiglio Direttivo Nazionale nell'arco dell'ultimo trimestre dell'anno, naturalmente riferita non all'anno seguente ma a quello ancora successivo.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, provvederà alla scelta e ne darà comunicazione all'Assemblea Nazionale successiva.
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