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Pubblicato il: 11.07.2011 in Pasquinate
Tags: Tdp - Tecnici - Professione - Alimentare

 

 

 

La Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011, riguarda la validità della tipologia dei titoli ai fini dell’avvio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dal Decreto legislativo del 26/3/2010, n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo economico. 

Che dire sembra che si "aprono" nuove opportunità pe la nostra professione, così coloro che non riescono ad entrare nel circuito principale dell'esercizo professonale possono "riciclarsi" nella gestione di Ristoranti, Bar, Trattorie, Pizzerie e nella gestione di chioschi per la vendita di cibo di strada dai panini con la porchetta di "Ariccia" (Roma),  a quelli al Lampredotto di Firenze o quelli con la Milza a Palermo, passando per tigelle, gnocco fritto, piadine pizze di ogni sorta ecc.

In tutti questi casi, infatti,  i laureati in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sono esentati dal frequentare un corso di qualificazione professionale specifico, poiché hanno seguito e superato corsi con materie attinenti al "commercio, preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

Siamo sicuri che almeno i relativi piani di autocontrollo saranno eseguiti a regola d'arte e non saranno la solita paccottiglia in puro stile burocratichese. :-))

Peccato che nell'elenco di cui alla circolare sopramenzionata si citino tutti i corsi di laurea  delle professioni sanitarie compresi i percorsi di laurea specialisti e numerosi altri corsi.

Sembra che il criterio guida sia, tra gli altri, la presenza o meno di alcuni settori scientifico disciplinari nell'ordinamento didattico; cito per tutti il settore MED42/ igiene generale e applicata.

Ora é pur vero che in questo settore é appunto compreso lo studio dell' igiene degli alimenti e della nutrizione ma ho forti dubbi che questo avvenga in tutti i corsi dove é previsto questo settore considerato che:  il settore ha specifica competenza nel campo dell’igiene applicata all'ambiente, ai luoghi di lavoro, all’igiene scolastica, all’igiene degli alimenti e della nutrizione, della medicina di comunità, della medicina preventiva, riabilitativa e sociale, dell’epidemiologia, della sanità pubblica, della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e dell’educazione sanitaria. (DM 4 ottobre 2000- declaratorie descrizione dei contenuti scintifico-disciplinari dei settori di cui all'art. 1 del DM 23 dicembre 1999) 

Così ancora una volta siamo scavalcati a destra e sinistra, sotto e sopra... :-(((

un caro saluto Vincenzo Di Nucci -AITeP


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