Cari colleghi, oggi 1 agosto 2007, "LA CAMERA APPROVA n via definitiva il testo di legge delega al governo "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"
In questo momento vogliamo esprimere solo la nostra grande gioia da condividere con tutti voi e ringraziarvi di cuore per il vostro impegno.
Oggi é un altro gran giorno, un'incommensurabile esultanza, un'enorme soddisfazione da condividere assieme.
Ringraziamo tutti i Deputati e i Senatori che ci sono stati vicini, in modo particolare, il relatore Onorevole Augusto ROCCHI e gli Onorevoli Pietro FOLENA, Peppe DE CRISTOFARO e Alberto BURGIO del gruppo parlamentare di RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA. che hanno avuto la sensibilità di raccogliere il nostro invito e sostenerlo fino in fondo, Grazie per aver dichiarato sin d'ora di voler continuare a seguire lo sviluppo della vicenda affinchè gli impegni assunti oggi vengano poi tradotti in atti concreti
Grazie a tutti i colleghi Tecnici della Prevenzione e alle altre persone che ci hanno sostenuto, agli amici dei vari comitati di RLS ai componenti del Comitato 5 Aprile, che hanno contribuito a rendere realtà la nostra speranza.
Un particolare omaggio va a coloro che ci hanno seguito assiduamente sul sito dell'Associazione e che partecipando attivamente alla azione proposta hanno permesso di raggiungere questo storico obiettivo.
Ricordiamo che non sono stati approvati emendamenti, come da più parti auspicato, per evitare che il testo dovesse tornare al Senato.
Sono stati presentati molti
O.d.G., tra i quali anche quello preparato da AITeP - Associazione Italiana Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, come si può leggere al link: http://www.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=199&resoconto=28490015¶m=sez15#sez15
Il nostro O.d.G., come la maggior parte di quelli proposti, é stato accolto dal Governo che pertanto con tale atto assume impegno formale ad adottare i provvedimenti necessari nel corso dell'esercizio della delega.
Riportiamo di seguito il testo del nostro OdG
La Camera,
premesso che:
la legge n. 833 del 1978 ha stabilito che le funzioni di vigilanza dovessero essere svolte dallo stesso organo incaricato di fare prevenzione e che a compiere le due attività dovessero essere le stesse persone fisiche appartenenti al servizio pubblico di prevenzione, «i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro delle ASL»
solo gli UPG appartenenti ai servizi sono abilitati a impartire la prescrizione prevista dal decreto legislativo n. 758 del 1994, in forza di ciò la vigilanza deve intendersi soprattutto come un percorso teso a riportare a norma le situazioni di rischio nei luoghi di lavoro, attraverso la prescrizione da adempiere in un congruo periodo di tempo, sotto l'attento controllo degli UPG, i quali valutano le modalità dell'adempimento secondo i criteri della discrezionalità tecnica. La vigilanza, così concepita, non può dunque prescindere dalla funzione di assistenza, così come descritta dal comma 1 dell'articolo 24 del D. 626, verso tutti i soggetti che devono essere messi nella condizione di adempiere al meglio ai loro obblighi;
il numero totale dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in servizio nelle ASL é diminuito di 711 unità negli anni dal 2001 al 2005 e che continua costantemente a diminuire a causa del blocco delle assunzioni, provocando la paralisi delle attività in numerose ASL d'Italia;
il decreto legislativo n. 626 del 1994, all'articolo 8-bis, riconosce il particolare percorso formativo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro esonerandoli dai corsi di formazione di cui al comma 2,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative, anche consultando la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:
affinchè sia introdotta una deroga al blocco delle assunzioni previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale per gli operatori appartenenti al profilo dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;
affinchè la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, sia erogata dai servizi d'igiene e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e che l'aggiornamento abbia frequenza minimo biennale;
affinchè per i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, sia previsto l'esonero dalla frequenza anche dai corsi di cui al comma 4 dell'articolo 8-bis decreto legislativo n. 626 del 1994, e affinchè agli stessi sia consentito svolgere le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e di cui alla legge n. 818 del 1984.
9/2849/10. (Folena, Rocchi, Burgio, De Cristofaro)
Ancora GRAZIE
Vincenzo Di Nucci - Presidente AITeP
e dal Direttivo Nazionale |